Legge 479/1930
Art. 1 — Il tiro a segno nazionale ha lo scopo: a) di provvedere all'addestramento della gioventu' nell'esercizio del …
Art. 1. Il tiro a segno nazionale ha lo scopo: a) di provvedere all'addestramento della gioventu' nell'esercizio del tiro; b) di coltivare tale esercizio negli altri cittadini. E' alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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