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Legge 479/1930

Art. 1 — Il tiro a segno nazionale ha lo scopo: a) di provvedere all'addestramento della gioventu' nell'esercizio del …

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/1parte di Legge 479/1930
Art. 1. Il tiro a segno nazionale ha lo scopo: a) di provvedere all'addestramento della gioventu' nell'esercizio del tiro; b) di coltivare tale esercizio negli altri cittadini. E' alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

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