Legge 1178/1926
Art. 8 — Le unita' cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvici…
Art. 8. Le unita' cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico quando sono giudicate dal Comitato ammiragli, su proposta del ministro, non piu' efficienti per il servizio della flotta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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