Legge 1178/1926
Art. 64 — Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto n…
Art. 64. Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto nella presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 8 luglio 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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