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Legge 1178/1926

Art. 64 — Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto n…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/64parte di Legge 1178/1926
Art. 64. Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto nella presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 8 luglio 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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