Legge 1178/1926
Art. 62 — Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'a…
Art. 62. Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali rimane altresi' esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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