Legge 1178/1926
Art. 60 — Nulla e' variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine
Art. 60. Nulla e' variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno inscritti all'atto del loro allontanamento dal servizio gli ufficiali della direzione delle macchine che non saranno trasferiti nel Corpo del genio navale. Restano pertanto in vigore anche le disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento per la direzione delle macchine.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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