Legge 1178/1926
Art. 51 — E' data facolta' al Ministro della marina di trattenere in servizio, a loro domanda, per tre anni, 45 sottote…
Art. 51. E' data facolta' al Ministro della marina di trattenere in servizio, a loro domanda, per tre anni, 45 sottotenenti per la direzione macchine di complemento, in ragione media di 15 per ogni anno, per sopperire ai servizi di macchina in sostituzione degli ufficiali che saranno inviati ai corsi presso i politecnici. Tale facolta' potra' essere esercitata fino al 1° luglio 1936.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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