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Legge 1178/1926

Art. 48 — Gli ufficiali del genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'art

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/48parte di Legge 1178/1926
Art. 48. Gli ufficiali del genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'art. 45 saranno confermati o trasferiti nel Corpo del genio navale, saranno classificati secondo le loro anzianita' di grado, e secondo quanto sara' stabilito con le norme particolari di cui all'art. 64.

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