Legge 1178/1926
Art. 48 — Gli ufficiali del genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'art
Art. 48. Gli ufficiali del genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'art. 45 saranno confermati o trasferiti nel Corpo del genio navale, saranno classificati secondo le loro anzianita' di grado, e secondo quanto sara' stabilito con le norme particolari di cui all'art. 64.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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