Legge 1178/1926
Art. 34 — Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un uffic…
Art. 34. Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un Corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o piu' Corpi contemporaneamente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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