Legge 1178/1926
Art. 28 — Spetta al Corpo per le armi navali: a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'arm…
Art. 28. Spetta al Corpo per le armi navali: a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma a); e) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per i servizi di cui al comma a), e per i lavori al materiale elettrico di propria competenza e al materiale radiotecnico; f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina; g) far parte del Consiglio superiore di marina; h) far parte del Comitato per progetti delle navi; i) presiedere la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte; l) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relative ai servizi di cui al comma a); m) provvedere al servizio automobilistico della Regia marina ed amministrarne il materiale; n) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1178/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.