Legge 1178/1926
Art. 26 — Spetta al Corpo di Stato maggiore: a) coprire la carica di Capo di Stato Maggiore della marina e di Sottocapo…
Art. 26. Spetta al Corpo di Stato maggiore: a) coprire la carica di Capo di Stato Maggiore della marina e di Sottocapo di Stato Maggiore della marina; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina; c) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali; d) comandare le forze navali comunque costituite; e) comandare i dipartimenti e i Comandi militari marittimi, comandare le difese marittime, i depositi e distaccamenti del Corpo Reale equipaggi marittimi; comandare, dirigere gli arsenali ed analoghi stabilimenti di lavoro; comandare e dirigere gl'istituti e le scuole della Regia marina; f) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali A. N., ed amministrare il relativo materiale; g) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi elettrici eccettuati quelli per la propulsione delle navi; dirigere a bordo ed a terra i servizi delle comunicazioni, e in particolare tutto quanto si riferisce alla radiotecnica; h) dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale; i) dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica, ed amministrarne il materiale; l) dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime; m) concorrere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate alla industria privata e ai relativi collaudi; n) presiedere il Comitato degli ammiragli e farne parte; presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte; o) far parte del Comitato per i progetti delle navi; p) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra; q) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza; r) adempiere gli incarichi di aiutante di campo generale e aiutante di campo di Sua Maesta' il Re e del Reali Principi; s) adempiere gli incarichi di addetti navali all'estero; t) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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