Legge 1178/1926
Art. 18 — E' istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali, di cui al precedente art
Art. 18. E' istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali, di cui al precedente art. 17, che non passeranno nel Corpo del genio navale.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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