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Legge 1178/1926

Art. 13 — Sono servizi speciali: 1° il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi; 2° la Commissione permane…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/13parte di Legge 1178/1926
Art. 13. Sono servizi speciali: 1° il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi; 2° la Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra; 3° gli uffici tecnici e quelli di vigilanza della Regia marina presso cantieri e stabilimenti industriali; 4° gli uffici di addetto navale presso le Regie ambasciate e legazioni; 5° i Comandi di deposito e distaccamento del C. R. E. M.; 6° il Comando di balipedi; 7° il Comando del battaglione San Marco; 8° i servizi che si svolgono presso le Capitanerie di porto e gli uffici di porto e che hanno attinenza con i servizi della Regia marina; 9° l'Istituto idrografico; 10° i tribunali militari marittimi; 11° i servizi riguardanti i segnalamenti marittimi e fari; 12° il Comitato talassografico.

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