Legge 1178/1926
Art. 10 — Le navi ausiliarie e sussidiarie sono radiate a giudizio del Ministro della marina, previo parere del Comitat…
Art. 10. Le navi ausiliarie e sussidiarie sono radiate a giudizio del Ministro della marina, previo parere del Comitato degli ammiragli, quando non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione ed esercizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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