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Legge 693/1913

Art. 8 — La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una Commissione provinciale, costituita da un …

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/8parte di Legge 693/1913
Art. 8. La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una Commissione provinciale, costituita da un ufficiale del R. esercito, scelto dall'autorita' militare, da un delegato del Consiglio provinciale e da un veterinario o da un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi di trasporto, scelti dall'autorita' militare su terna proposta dalla Deputazione provinciale. La Deputazione provinciale designa pure i periti che occorressero per determinare il valore dei capi soggetti a requisizione.

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