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Legge 693/1913

Art. 2 — Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge: a) i quadrupedi, veicoli…

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/2parte di Legge 693/1913
Art. 2. Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge: a) i quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maesta' il Re, la Regina, di Sua Maesta' la Regina Madre e delle LL AA. i Reali Principi; b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede; c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione piu' favorita, giusta la designazione fattane con speciale R. decreto; d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtu' di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni; e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado; f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti; g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico; h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione. Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

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