Legge 693/1913
Art. 15 — I quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizi…
Art. 15. I quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorita' militare, sebbene non sieno stai i requisiti. E pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo, natante o aeronave prescelto, alro capo tra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio. Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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