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Legge 272/1913

Art. 8 — Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/8parte di Legge 272/1913
Art. 8. Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Non possono pero' entrare in borsa: 1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio; 2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia; 3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo. A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

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