Legge 272/1913
Art. 59 — Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate piu' di tre delle…
Art. 59. Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate piu' di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 59; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 59.
↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.