Legge 272/1913
Art. 57 — Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art
Art. 57. Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; ne' vi puo' essere piu' reiscritto.
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