Legge 272/1913
Art. 45 — Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenu…
Art. 45. Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, puo' farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto e' disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile. Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del Codice di commercio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 45; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 45.
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