Legge 272/1913
Art. 40 — Ciascuno dei foglietti di cui all'art
Art. 40. Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 o 39 non puo' servire che per un solo contratto. Come tale e' considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti: a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice; b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento; c) che sia stato concluso nello stesso giorno.
↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.