Open·Parlamento
HomeNormeLegge 272/1913Art. 36
Legge 272/1913

Art. 36 — Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che so…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/36parte di Legge 272/1913
Art. 36. Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, e' obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalita', da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.