Open·Parlamento
HomeNormeLegge 272/1913Art. 27
Legge 272/1913

Art. 27 — Gli uffici pubblici riservati dall'art

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/27parte di Legge 272/1913
Art. 27. Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono: 1° per gli agenti di cambio: a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13; b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa; c) l'accertamento del corso del cambio; d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17; e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici; 2° per i mediatori in merci: a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate; b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.