Legge 272/1913
Art. 25 — La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o gar…
Art. 25. La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente di cambio od anche al portatore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato all'agente di cambio. L'inscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'art. 28, il mediatore e' tenuto a reintegrarla entro il termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo. Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore e' sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'art. 27 e non puo' entrare in borsa. La cauzione e' vincolata fino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo e non puo' essere liberata finche' non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento, di cui all'art. 66.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 25; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 25.
↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.