Legge 272/1913
Art. 23 — Le condizioni richieste perche' le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che…
Art. 23. Le condizioni richieste perche' le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti: 1° eta' maggiore e godimento dei diritti civili e politici; 2° notoria moralita' e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio; 3° idoneita' all'esercizio della specie di mediazione per la quale e' chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi: a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorche' conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno; b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 67; 4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.
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