Legge 272/1913
Art. 15 — Il compratore a termine e' sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, der…
Art. 15. Il compratore a termine e' sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facolta' non puo' valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di borsa. Le modalita' di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 15; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 15.
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