D.P.R. 120/2017
Art. 22 — Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA
Art. 22. Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA 1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonche' i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalita' indicate negli articoli 20 e 21.
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- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 48, comma 3) la modifica dell'art. 22.
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