D.P.R. 120/2017
Art. 17 — Realizzazione del piano di utilizzo
Art. 17. Realizzazione del piano di utilizzo 1. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo. 2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne e' responsabile. 3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilita' delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.
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- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 48, comma 3) la modifica dell'art. 17.
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