D.P.R. 207/2010
Art. 59 — Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica (art
Art. 59. Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica (art. 49, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonche', ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attivita' di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55. 2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 59.
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