Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 207/2010Art. 46
D.P.R. 207/2010

Art. 46 — Accreditamento

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/46parte di D.P.R. 207/2010
Art. 46. Accreditamento 1. Per le attivita' di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA). 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalita' e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 45 Art. 47 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.