D.P.R. 207/2010
Art. 335 — Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici 1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia puo' essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonche' con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione. 2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante puo' utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328. Note all'art. 335 - Per il testo dell'art. 85, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 295.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 335.
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