D.P.R. 207/2010
Art. 333 — Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Art. 333. Svolgimento della procedura di amministrazione diretta 1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice. Note agli artt. 332, 333, 334 - Per il testo dell'art. 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 229.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 333.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.