D.P.R. 207/2010
Art. 330 — Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Art. 330. Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia 1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonche' delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice. Note all'art. 330 - Per il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 229.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 330.
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