D.P.R. 207/2010
Art. 325 — Attestazione di regolare esecuzione
Art. 325. Attestazione di regolare esecuzione 1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformita', si da' luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. 2. L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. 3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 324. Note all'art. 325 - Il testo dell'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: "Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 193.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;"
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 325.
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