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D.P.R. 207/2010

Art. 322 — Certificato di verifica di conformita'

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/322parte di D.P.R. 207/2010
Art. 322. Certificato di verifica di conformita' 1. Il soggetto incaricato della verifica di conformita' rilascia il certificato di verifica di conformita' quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformita' contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformita'. 2. E' fatta salva la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica di conformita'. 3. Qualora il certificato di verifica di conformita' sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso e' confermato dal responsabile del procedimento.

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