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D.P.R. 207/2010

Art. 320 — Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita'

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/320parte di D.P.R. 207/2010
Art. 320. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita' 1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita' sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita' i mezzi necessari ad eseguirli. 2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

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