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D.P.R. 207/2010

Art. 303 — Avvio dell'esecuzione del contratto

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/303parte di D.P.R. 207/2010
Art. 303. Avvio dell'esecuzione del contratto 1. L'esecutore e' tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto. 2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale puo' prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l' esecutore ai sensi dell'articolo 304.

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