D.P.R. 207/2010
Art. 258 — Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Art. 258. Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione 1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attivita' della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, puo' essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi e' svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni. 2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalita' e procedure: a) all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformita' dei progetti alle prescrizioni del bando; b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi; c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione; d) puo' procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti; e) le decisioni sono assunte a maggioranza; f) redige i verbali delle singole riunioni; g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell' art. 258.
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