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D.P.R. 207/2010

Art. 256 — Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/256parte di D.P.R. 207/2010
Art. 256. Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria 1. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole societa' che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254. Note all'art. 256 - Per il testo dell'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 253.

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