D.P.R. 207/2010
Art. 236 — Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica (art
Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti: a) lavori di particolare complessita' tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza; b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro. 2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento. Note all'art. 236 - Il testo dell'art. 141, comma 6, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.”
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- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 236.
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