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D.P.R. 207/2010

Art. 232 — Lavori non collaudabili (art

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/232parte di D.P.R. 207/2010
Art. 232. Lavori non collaudabili (art. 202, d.P.R. n. 554/1999) 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.

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