D.P.R. 207/2010
Art. 213 — Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
Art. 213. Operazioni in contraddittorio con l'esecutore. (art. 185, d.P.R. n. 554/1999) 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta. 2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell' art. 213.
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