D.P.R. 207/2010
Art. 188 — Forma del registro di contabilita' (art
Art. 188. Forma del registro di contabilita' (art. 163, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore. 2. L'iscrizione delle partite e' fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, puo' prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189. Il registro e' tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita', dal personale da lui designato. 3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. 4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilita', i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.
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- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 188.
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