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D.P.R. 150/2010

Art. 5 — Procedimento per l'audizione degli interessati

ELI /it/dpr/2010/08/02/150/art/5parte di D.P.R. 150/2010
Art. 5. Procedimento per l'audizione degli interessati 1. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile. 2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 3. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

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