D.P.R. 136/2009
Art. 9 — Consiglio di amministrazione
Art. 9. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto: a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio; b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di Stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento; c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, uno per Forza armata, designati consiglieri dai rispettivi Capi di Stato maggiore; d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza; f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1. 3. Agli effetti degli articoli 4 e 8, il consiglio di amministrazione relaziona il Segretario generale della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria. 4. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria: a) sovrintende alle attivita' del Circolo; b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d); c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attivita' e dei servizi resi dal Circolo; d) delibera le spese di straordinaria amministrazione; e) indirizza il direttore in ordine alle spese di ordinaria amministrazione; f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa; g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 3 del 2003; h) delibera il piano dettagliato delle attivita' negoziali di cui all'articolo 53, comma 2; i) propone le modifiche al presente regolamento; l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 3 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo. 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Nota all'art. 9: - Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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