D.P.R. 136/2009
Art. 63 — Svolgimento della procedura in economia
Art. 63. Svolgimento della procedura in economia 1. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalita' del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche' tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito. 3. La lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste; h) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 4. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 56. 5. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa. 6. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 7. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi: a) nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di duemila euro, con esclusione dell'IVA; c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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