D.P.R. 136/2009
Art. 56 — Congruita' dei prezzi
Art. 56. Congruita' dei prezzi 1. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri di' valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici. 2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalita', in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruita' dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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