D.P.R. 136/2009
Art. 46 — Situazione amministrativa
Art. 46. Situazione amministrativa 1. La situazione amministrativa redatta in conformita' al modello di cui all'allegato n. 8 al presente regolamento e allegata al rendiconto finanziario, evidenzia: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); c) il risultato finale di amministrazione. 2. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa. 3. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 27, nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento; b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite. 4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 3. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. 5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 20, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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