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D.P.R. 136/2009

Art. 44 — Stato patrimoniale

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/44parte di D.P.R. 136/2009
Art. 44. Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale, redatto in conformita' al modello cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste di rettifica. 2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 3. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno. 4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche' altri crediti di durata inferiore all'anno. 5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione. 6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi. 7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario. 8. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo. 9. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

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