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D.P.R. 136/2009

Art. 31 — Riscossione

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/31parte di D.P.R. 136/2009
Art. 31. Riscossione 1. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 51. 2. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta: a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 3. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto da' immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione. 4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 5. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui. 6. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 7. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

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